Sentenza 182/2021 (ECLI:IT:COST:2021:182)
Massima numero 44097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata nei giudizi a quibus - Sussistenza.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata nei giudizi a quibus - Sussistenza.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. - nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili -, sussiste la rilevanza delle questioni: per un verso, come evidenziato nelle ordinanze di rimessione, nei giudizi a quibus risultano integrati i presupposti per l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale; per altro verso, le ordinanze assumono, plausibilmente, che dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con conseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto il rimettente è chiamato a fare applicazione del censurato art. 578 cod. proc. pen. in entrambi i giudizi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. - nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili -, sussiste la rilevanza delle questioni: per un verso, come evidenziato nelle ordinanze di rimessione, nei giudizi a quibus risultano integrati i presupposti per l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale; per altro verso, le ordinanze assumono, plausibilmente, che dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con conseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto il rimettente è chiamato a fare applicazione del censurato art. 578 cod. proc. pen. in entrambi i giudizi.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 578
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte