Sentenza 164/1992 (ECLI:IT:COST:1992:164)
Massima numero 18206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
30/03/1992; Decisione del
30/03/1992
Deposito del 08/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 164/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONE AL MINIMO IN CASO DI CUMULO DI PIU' TRATTAMENTI - TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELL'E.N.P.A.L.S. E DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 164/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONE AL MINIMO IN CASO DI CUMULO DI PIU' TRATTAMENTI - TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DELL'E.N.P.A.L.S. E DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimita' costituzionale della Corte, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.. - Sulla titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo v. S. nn. 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.
La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimita' costituzionale della Corte, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.. - Sulla titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo v. S. nn. 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte