Sentenza 165/1992 (ECLI:IT:COST:1992:165)
Massima numero 18283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
30/03/1992; Decisione del
30/03/1992
Deposito del 08/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 165/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO NEI CASI DI CUMULO CON PENSIONI EROGATE, RISPETTIVAMENTE, DAL FONDO SPECIALE PER GLI ARTIGIANI E DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 165/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DEL FONDO SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO NEI CASI DI CUMULO CON PENSIONI EROGATE, RISPETTIVAMENTE, DAL FONDO SPECIALE PER GLI ARTIGIANI E DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Anche nelle parti in cui vieta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, nei casi di cumulo con la pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani e con la pensione erogata dal Fondo previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - gia' riconosciuto, sotto altri profili, ed anche con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale", incostituzionale - contrasta con il principio - piu' volte dalla Corte ribadito - che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti. Ed anche nelle parti suddette, dunque, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963 va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sulla medesima norma, sotto altri profili: S. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 184/1988, 1144/1988, 102/1982; in particolare, riguardo alla pensione "superstiti-rurale": S. nn. 373/1989, 488/1989.
Anche nelle parti in cui vieta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, nei casi di cumulo con la pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani e con la pensione erogata dal Fondo previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - gia' riconosciuto, sotto altri profili, ed anche con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale", incostituzionale - contrasta con il principio - piu' volte dalla Corte ribadito - che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti. Ed anche nelle parti suddette, dunque, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963 va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sulla medesima norma, sotto altri profili: S. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 184/1988, 1144/1988, 102/1982; in particolare, riguardo alla pensione "superstiti-rurale": S. nn. 373/1989, 488/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte