Sentenza 166/1992 (ECLI:IT:COST:1992:166)
Massima numero 17999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
30/03/1992; Decisione del
30/03/1992
Deposito del 08/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18000
Titolo
SENT. 166/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE A PRONUNCIA DI SOSTANZIALE REIEZIONE DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - AVVENUTO ESAURIMENTO DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 166/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE A PRONUNCIA DI SOSTANZIALE REIEZIONE DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - AVVENUTO ESAURIMENTO DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Ove il giudice "a quo", anziche' formulare un giudizio finalizzato alla valutazione della rilevanza della questione, abbia, con pronuncia "parziale", sostanzialmente respinto il ricorso dell'attore, formulando in tal modo un giudizio immediatamente e definitivamente applicativo della legge indubbiata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con successiva ordinanza e' inammissibile per difetto di pregiudizialita', non potendo piu' dipendere da essa la gia' intervenuta definizione della controversia. (Nel caso di specie, la pronuncia "parziale" - al di la' dell'espressione usata nel dispositivo - afferma testualmente e conclusivamente, nella motivazione, che il ricorso deve essere respinto). - S. n. 242/1990.
Ove il giudice "a quo", anziche' formulare un giudizio finalizzato alla valutazione della rilevanza della questione, abbia, con pronuncia "parziale", sostanzialmente respinto il ricorso dell'attore, formulando in tal modo un giudizio immediatamente e definitivamente applicativo della legge indubbiata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata con successiva ordinanza e' inammissibile per difetto di pregiudizialita', non potendo piu' dipendere da essa la gia' intervenuta definizione della controversia. (Nel caso di specie, la pronuncia "parziale" - al di la' dell'espressione usata nel dispositivo - afferma testualmente e conclusivamente, nella motivazione, che il ricorso deve essere respinto). - S. n. 242/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23