Ordinanza 168/1992 (ECLI:IT:COST:1992:168)
Massima numero 18027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
30/03/1992; Decisione del
30/03/1992
Deposito del 08/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
18026
Titolo
ORD. 168/92 B. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI ADDETTI O PREPOSTI AGLI UFFICI DI CONTROLLO CENTRALI E ALLE DELEGAZIONI REGIONALI - POSIZIONE, FUNZIONI E COMPITI DI DIREZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE SULLE MAGISTRATURE SPECIALI, NONCHE' DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - QUESTIONE SOLLEVATA IN CARENZA DI UN GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 168/92 B. CORTE DEI CONTI - MAGISTRATI ADDETTI O PREPOSTI AGLI UFFICI DI CONTROLLO CENTRALI E ALLE DELEGAZIONI REGIONALI - POSIZIONE, FUNZIONI E COMPITI DI DIREZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE SULLE MAGISTRATURE SPECIALI, NONCHE' DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - QUESTIONE SOLLEVATA IN CARENZA DI UN GIUDIZIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di costituzionalita' delle norme disciplinanti la posizione e le funzioni dei magistrati della Corte dei conti addetti o preposti agli uffici di controllo centrali e periferici nonche' i compiti di direzione e organizzazione degli uffici stessi va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata sollevata dal magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo di una delegazione regionale della Corte dei conti, e dunque in difetto del presupposto dell'esistenza di un giudizio. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, commi primo e secondo, e concernente gli artt. 22, comma primo, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 7, comma primo, e 11, commi primo e secondo, legge 20 dicembre 1961, n. 1345).
La questione di costituzionalita' delle norme disciplinanti la posizione e le funzioni dei magistrati della Corte dei conti addetti o preposti agli uffici di controllo centrali e periferici nonche' i compiti di direzione e organizzazione degli uffici stessi va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata sollevata dal magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo di una delegazione regionale della Corte dei conti, e dunque in difetto del presupposto dell'esistenza di un giudizio. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, commi primo e secondo, e concernente gli artt. 22, comma primo, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 7, comma primo, e 11, commi primo e secondo, legge 20 dicembre 1961, n. 1345).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte