Ordinanza 169/1992 (ECLI:IT:COST:1992:169)
Massima numero 18416
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
30/03/1992; Decisione del
30/03/1992
Deposito del 08/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 169/92. REGIONE SICILIA - BILANCIO E FINANZE - APERTURA DI SPORTELLI BANCARI - "PARERE NEGATIVO VINCOLANTE" DEL MINISTRO DEL TESORO IN ORDINE ALLA RELATIVA RICHIESTA - RIMOZIONE DELLA SOSPENSIVA DA PARTE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE REGIONALE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE ALLA REGIONE OLTRE IL TERMINE PREVISTO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
ORD. 169/92. REGIONE SICILIA - BILANCIO E FINANZE - APERTURA DI SPORTELLI BANCARI - "PARERE NEGATIVO VINCOLANTE" DEL MINISTRO DEL TESORO IN ORDINE ALLA RELATIVA RICHIESTA - RIMOZIONE DELLA SOSPENSIVA DA PARTE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE REGIONALE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE ALLA REGIONE OLTRE IL TERMINE PREVISTO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Manifesta inammissibilita' del ricorso per essere stato lo stesso notificato al Presidente della Giunta regionale oltre il previsto termine di sessanta giorni (art. 39, l. n. 87 del 1953).
Manifesta inammissibilita' del ricorso per essere stato lo stesso notificato al Presidente della Giunta regionale oltre il previsto termine di sessanta giorni (art. 39, l. n. 87 del 1953).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 0