Ordinanza 169/1992 (ECLI:IT:COST:1992:169)
Massima numero 18416
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  30/03/1992;  Decisione del  30/03/1992
Deposito del 08/04/1992; Pubblicazione in G. U. 15/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 169/92. REGIONE SICILIA - BILANCIO E FINANZE - APERTURA DI SPORTELLI BANCARI - "PARERE NEGATIVO VINCOLANTE" DEL MINISTRO DEL TESORO IN ORDINE ALLA RELATIVA RICHIESTA - RIMOZIONE DELLA SOSPENSIVA DA PARTE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE REGIONALE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DA PARTE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE ALLA REGIONE OLTRE IL TERMINE PREVISTO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Manifesta inammissibilita' del ricorso per essere stato lo stesso notificato al Presidente della Giunta regionale oltre il previsto termine di sessanta giorni (art. 39, l. n. 87 del 1953).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  27/06/1952  n. 1133  art. 0