Unione europea - Diritto dell'Unione europea - Evocazione quale parametro interposto - Adeguata motivazione del rimettente - Norme direttamente applicabili nell'ordinamento interno, o corrispondenti ad altre direttamente applicabili - Ammissibilità della questione - Sussistenza.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., sussiste la ammissibilità delle questioni sollevate - per il tramite dell'art. 117, primo comma, oltre che dell'art. 11, Cost. - in relazione ai parametri interposti, convenzionale ed europei, quali rispettivamente l'art. 6, par. 2, CEDU e l'art. 48 CDFUE, unitamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, in corso di recepimento in forza della legge n. 53 del 2021. In relazione al primo parametro, il giudice a quo ha puntualmente assolto all'onere di allegare la norma convenzionale a parametro interposto evidenziando la portata che in essa assume il diritto fondamentale, di cui è ipotizzata la possibile lesione ad opera della norma interna censurata, e confrontandosi con la relativa giurisprudenza sovranazionale. Quanto ai parametri comunitari evocati, nella specie l'ammissibilità non è preclusa dal difetto della dimensione transnazionale delle vicende penali che costituiscono oggetto dei giudizi principali. Le norme evocate, infatti, contenute nella direttiva n. 2016/343/UE, volte a creare un'armonizzazione minima dei procedimenti penali nell'Unione europea, sotto il profilo dei diritti procedurali di indagati e imputati, trovano applicazione indipendentemente dalla dimensione transnazionale del procedimento. L'applicazione delle norme della direttiva sulla presunzione di innocenza implica, poi, anche quella dell'art. 48 CDFUE, che enuncia lo stesso principio, rientrandosi nell'ambito definito dall'art. 51, par. 1, della Carta medesima. (Precedenti citati: sentenze n. 145 del 2020 e n. 25 del 2019).