Sentenza 174/1992 (ECLI:IT:COST:1992:174)
Massima numero 18215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/04/1992;  Decisione del  02/04/1992
Deposito del 15/04/1992; Pubblicazione in G. U. 22/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18216


Titolo
SENT. 174/92 A. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE DI SEI MESI - RICHIESTA DI PROROGA FORMULATA DAL P.M. - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE NON SIA GIA' SCADUTO - IRRAGIONEVOLE CONDIZIONAMENTO DELL'AZIONE PENALE - INCOERENZA CON LA 'RATIO' DELLA NORMATIVA PER CUI E' NECESSARIO CHE LA RICHIESTA DEL P.M. (E NON ANCHE IL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P.) SIA POSTA IN ESSERE PRIMA DELLA SCADENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - NORMATIVA CONSEGUENTEMENTE APPLICABILE.

Testo
La previsione del termine di sei mesi entro i quali deve essere contenuta la fase delle indagini preliminari e' diretta al soddisfacimento della duplice esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato. La 'ratio' che sorregge la disciplina in questione trova dunque piena realizzazione nel fatto che entro quel termine la richiesta di proroga sia presentata; che debba anche intervenire la decisione del giudice entro il termine stesso e' regola diversa, assente dalle previsioni della legge di delega (cfr. art. 2, n. 48 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e suscettibile di condizionare irragionevolmente l'esercizio dell'azione penale subordinando la concessione della proroga ad evenienze imponderabili ed accidentali. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - assorbite le censure sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali - degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi prevedono che il giudice possa prorogare il termine stabilito per la durata delle indagini preliminari solo "prima della scadenza". Conseguentemente, caducata tale norma, mentre il pubblico ministero resta obbligato a formulare la sua istanza entro il medesimo termine, il giudice provvedera' nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza dei cinque giorni concessi alle parti dal terzo comma dell'art. 406 per la presentazione di memorie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte