Sentenza 174/1992 (ECLI:IT:COST:1992:174)
Massima numero 18216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/04/1992;  Decisione del  02/04/1992
Deposito del 15/04/1992; Pubblicazione in G. U. 22/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18215


Titolo
SENT. 174/92 B. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINE GIA' PROROGATO DAL G.I.P. - RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA FORMULATA DAL P.M. - POTERE AUTORIZZATORIO DEL G.I.P. SUBORDINATO ALLA CONDIZIONE CHE IL TERMINE PROROGATO NON SIA SCADUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, cod. proc. pen. (v. massima A) comporta come conseguenza, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale anche dell'art. 406, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui parimenti prevede che il giudice possa autorizzare ulteriori proroghe "prima della scadenza del termine prorogato".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27