Sentenza 175/1992 (ECLI:IT:COST:1992:175)
Massima numero 18230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  02/04/1992;  Decisione del  02/04/1992
Deposito del 15/04/1992; Pubblicazione in G. U. 22/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18229


Titolo
SENT. 175/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - FACOLTA' DEL P.M. DI PROCEDERVI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ARRESTO GIA' CONVALIDATO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE, NEL QUALE IN TALE IPOTESI PUO' PROCEDERSI CON RITO DIRETTISSIMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'esclusione, ex art. 566, nono comma, cod. proc. pen., della facolta' del pubblico ministero di procedere, anche davanti al pretore - cosi' come previsto, dall'art. 449, quarto comma, per il processo innanzi al tribunale - con giudizio direttissimo entro quindici giorni dall'arresto gia' convalidato, non trova giustificazione - contro quanto si afferma nei lavori preparatori - nel principio di speditezza. Al contrario, l'estensione di tale disciplina al rito pretorile, mentre non altera il carattere normale dell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 566 (giudizio direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di recuperare alla forma piu' celere del giudizio quelle particolari situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori ritardi alla celebrazione del dibattimento. Pertanto per la irragionevole disparita' che ne deriva, tra identiche situazioni processuali, assorbito il profilo di censura relativo all'art. 24 Cost., l'art. 566, nono comma, cod. proc. pen. va dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude l'applicabilita' al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, stesso codice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte