Sentenza 176/1992 (ECLI:IT:COST:1992:176)
Massima numero 18187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  02/04/1992;  Decisione del  02/04/1992
Deposito del 15/04/1992; Pubblicazione in G. U. 22/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 176/92. SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - ISCRIZIONE DI IPOTECA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONIUGE SEPARATO - MANCATA PREVISIONE DELLA ESENZIONE FISCALE, COSI' COME INVECE STABILITO PER LA PROCEDURA DI DIVORZIO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA (SOTTO IL PROFILO DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA'.

Testo
Stante il parallelismo, le profonde analogie e la complementarita' funzionale dei procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio, la estensione alla procedura di separazione personale (nei limiti di cui all'art. 23, l. n. 74 del 1987) delle regole procedurali, e non anche delle esenzioni fiscali, previste per il procedimento di divorzio, e' da ascriversi a mera dimenticanza del legislatore. Non puo' infatti il profilo tributario ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancor piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, nel quale peraltro, con specifico riferimento alla esenzione della iscrizione ipotecaria, si rinvengano le stesse ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli riconosciute a tali soggetti nel divorzio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo per contrasto con i principi della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, Cost., anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 Cost., l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione agli artt. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1, Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche gli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte