Sentenza 177/1992 (ECLI:IT:COST:1992:177)
Massima numero 18380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/04/1992; Decisione del
02/04/1992
Deposito del 15/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 177/92. TRIBUTI IN GENERE - TERMINE IN MATERIA TRIBUTARIA - PROROGA PER MANCATO (O IRREGOLARE) FUNZIONAMENTO DI UFFICI FINANZIARI - DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE ATTESTANTE IL PERIODO DEL MANCATO FUNZIONAMENTO - LIMITI TEMPORALI ALL'EMANAZIONE DI ESSO - OMESSA PREVISIONE (ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 592 DEL 1985) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 177/92. TRIBUTI IN GENERE - TERMINE IN MATERIA TRIBUTARIA - PROROGA PER MANCATO (O IRREGOLARE) FUNZIONAMENTO DI UFFICI FINANZIARI - DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE ATTESTANTE IL PERIODO DEL MANCATO FUNZIONAMENTO - LIMITI TEMPORALI ALL'EMANAZIONE DI ESSO - OMESSA PREVISIONE (ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 592 DEL 1985) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione - anteriormente alla l. n. 592 del 1975 - di un limite temporale massimo per l'emanazione del decreto ministeriale attestante, ai fini della conseguente proroga dei termini in materia tributaria, il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non comporta violazione del principio di eguaglianza, dal momento che la proroga opera anche a favore dei contribuenti e che l'attivita' rimessa all'Amministrazione e' di mero accertamento, e comunque correlata alla specialita' e alla natura di valore primario che ha l'interesse dell'Amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte. Ne' la suddetta mancanza di limiti consente uno strumentale differimento dell'emanazione del decreto, per perseguire eventuali direttive di politica fiscale, giacche' in tal caso il decreto stesso sarebbe affetto dal vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa per cui il suddetto potere di accertamento e' previsto dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 3, d.l. 21 giugno 1961, n. 468, conv. in l. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo anteriore alle modificazioni 'ex lege' 25 ottobre 1985, n. 592).
La mancata previsione - anteriormente alla l. n. 592 del 1975 - di un limite temporale massimo per l'emanazione del decreto ministeriale attestante, ai fini della conseguente proroga dei termini in materia tributaria, il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non comporta violazione del principio di eguaglianza, dal momento che la proroga opera anche a favore dei contribuenti e che l'attivita' rimessa all'Amministrazione e' di mero accertamento, e comunque correlata alla specialita' e alla natura di valore primario che ha l'interesse dell'Amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte. Ne' la suddetta mancanza di limiti consente uno strumentale differimento dell'emanazione del decreto, per perseguire eventuali direttive di politica fiscale, giacche' in tal caso il decreto stesso sarebbe affetto dal vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa per cui il suddetto potere di accertamento e' previsto dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 3, d.l. 21 giugno 1961, n. 468, conv. in l. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo anteriore alle modificazioni 'ex lege' 25 ottobre 1985, n. 592).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte