Ordinanza 182/1992 (ECLI:IT:COST:1992:182)
Massima numero 18310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  02/04/1992;  Decisione del  02/04/1992
Deposito del 15/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18314


Titolo
ORD. 182/92 A. PROCESSO PENALE - AVOCAZIONE DEL P.G. - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLO STESSO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI CHIEDERE ULTERIORI INDAGINI ALL'ORGANO AVOCANTE - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - PREVISIONE NORMATIVA DEL POTERE DEL G.I.P. E DEL CORRELATIVO OBBLIGO DEL P.G., DI CUI SI LAMENTA LA MANCANZA, INSITA NEL QUADRO LEGISLATIVO - IRRILEVANZA DELL'EVENTUALE INERZIA DEL P.G. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma, cod.proc.pen. incombe non solo sul Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Pretura, ma anche sul Procuratore generale che abbia avocato le indagini ai sensi dell'art. 412, primo comma, cod.proc.pen., dato che, a norma dell'art. 51, secondo comma, st. cod., il Procuratore generale e' chiamato a svolgere tutte "le funzioni di pubblico ministero" che il comma primo, lett. a) del medesimo articolo attribuisce ai "magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura"; funzioni, dunque, che comprendono anche il doveroso espletamento delle indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., quale risultante dopo la sentenza n. 445 del 1990 della Corte costituzionale. Ne' rileva in contrario - in quanto situazione patologica estranea al sistema e percio' insuscettibile di apprezzamento nel giudizio sulle leggi - l'eventuale inerzia del procuratore generale, che abbia omesso di compiere le indagini indicate dal giudice a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di archiviazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione). - V., in materia di obbligo per il P.M. a compiere le indagini richieste dal G.I.P. ai sensi dell'art. 409, quarto comma, cod.proc.pen., l'ord. n. 253/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte