Ordinanza 184/1992 (ECLI:IT:COST:1992:184)
Massima numero 18052
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORASANITI  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 16/04/1992; Pubblicazione in G. U. 22/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18051


Titolo
ORD. 184/92 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - UFFICI DIRETTIVI - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IN DATA 11 DICEMBRE 1991 - RIFIUTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI PROPORRE IL RELATIVO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO FRA POTERI PROPOSTO DAL C.S.M. NEI CONFRONTI DEL MINISTRO NONCHE' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE (GIORNI TRENTA).

Testo
Il conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro di grazia e giustizia nonche' del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al rifiuto dello stesso Ministro di dar corso, mediante proposta del relativo d.P.R., alla deliberazione di nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo adottata dal ricorrente Consiglio superiore nella seduta dell'11 dicembre 1991, va dichiarato ammissibile in sede di prima delibazione (art. 37, comma quarto, L. n. 87 del 1953), in quanto, per un verso ciascuno degli organi interessati al conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 105, 110, 95 Cost.); mentre, per altro verso, e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita al C.S.M. in ordine allo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37