Sentenza 185/1992 (ECLI:IT:COST:1992:185)
Massima numero 18178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 185/92 B. LEGGE PENALE - ERRORE MATERIALE DI REDAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI RICONOSCIBILITA' E DI INTELLEGIBILITA' DEL PRECETTO PENALE DERIVANTE DA TALE VIZIO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 185/92 B. LEGGE PENALE - ERRORE MATERIALE DI REDAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI RICONOSCIBILITA' E DI INTELLEGIBILITA' DEL PRECETTO PENALE DERIVANTE DA TALE VIZIO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
La Corte costituzionale puo' sindacare il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa ove questo infici il testo della disposizione, pregiudicando la riconoscibilita' e l'intellegibilita' del precetto penale che essa contiene, e, in adempimento della sua funzione di conformazione dell'ordinamento legislativo al dettato costituzionale, deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale della parte di disposizione viziata dalla quale deriva il difetto di riconoscibilita' e di intellegibilita' del precetto; ne' cosi' operando viene a prodursi, ad opera della pronuncia della Corte, un precetto penale nuovo rispetto a quello dettato dal legislatore ma si restituisce semplicemente alla norma quella intellegibilita' che i principi costituzionali richiedono per i precetti penali.
La Corte costituzionale puo' sindacare il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa ove questo infici il testo della disposizione, pregiudicando la riconoscibilita' e l'intellegibilita' del precetto penale che essa contiene, e, in adempimento della sua funzione di conformazione dell'ordinamento legislativo al dettato costituzionale, deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale della parte di disposizione viziata dalla quale deriva il difetto di riconoscibilita' e di intellegibilita' del precetto; ne' cosi' operando viene a prodursi, ad opera della pronuncia della Corte, un precetto penale nuovo rispetto a quello dettato dal legislatore ma si restituisce semplicemente alla norma quella intellegibilita' che i principi costituzionali richiedono per i precetti penali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte