Sentenza 185/1992 (ECLI:IT:COST:1992:185)
Massima numero 18180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 185/92 C. INQUINAMENTO - TRASFERIMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI SENZA AUTORIZZAZIONE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI PER LA OMESSA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI ALL'ART. 13 D.P.R. N. 203/1988, CONCERNENTE PERO' NON IL TRASFERIMENTO MA LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA - DENUNCIATA INCERTEZZA SUL CONTENUTO DELLA NORMA INCRIMINATRICE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' IN MATERIA PENALE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 185/92 C. INQUINAMENTO - TRASFERIMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI SENZA AUTORIZZAZIONE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI PER LA OMESSA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE, DI CUI ALL'ART. 13 D.P.R. N. 203/1988, CONCERNENTE PERO' NON IL TRASFERIMENTO MA LA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA - DENUNCIATA INCERTEZZA SUL CONTENUTO DELLA NORMA INCRIMINATRICE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' IN MATERIA PENALE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nel sanzionare penalmente la modifica od il trasferimento di impianti producenti emissioni nell'aria senza la prescritta autorizzazione, fa riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 13 stesso decreto, che e' relativa, invece, alla continuazione nello stesso luogo dell'attivita' produttiva in impianto preesistente; tale riferimento risulta percio' essere il frutto di un errore materiale nella redazione del testo legislativo (l'autorizzazione prescritta per il trasferimento dell'impianto e' infatti quella di cui all'art. 15) che impedisce la esatta comprensione del precetto penale ed introduce un elemento, pur se involontario, di irrazionalita' e di contraddittorieta' rispetto al contesto normativo in cui la disposizione e' inserita e come tale determina anche una violazione di quel canone di coerenza della norma che e' espressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziche' alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".
L'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nel sanzionare penalmente la modifica od il trasferimento di impianti producenti emissioni nell'aria senza la prescritta autorizzazione, fa riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 13 stesso decreto, che e' relativa, invece, alla continuazione nello stesso luogo dell'attivita' produttiva in impianto preesistente; tale riferimento risulta percio' essere il frutto di un errore materiale nella redazione del testo legislativo (l'autorizzazione prescritta per il trasferimento dell'impianto e' infatti quella di cui all'art. 15) che impedisce la esatta comprensione del precetto penale ed introduce un elemento, pur se involontario, di irrazionalita' e di contraddittorieta' rispetto al contesto normativo in cui la disposizione e' inserita e come tale determina anche una violazione di quel canone di coerenza della norma che e' espressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 25, sesto comma, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13" anziche' alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte