Sentenza 186/1992 (ECLI:IT:COST:1992:186)
Massima numero 18202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 186/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE A SEGUITO DI EMISSIONE DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA PER ALTRO DEI COIMPUTATI DI CONCORSO NEGLI STESSI REATI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - MANCANZA DELL'IDENTITA' DELLA "RES IUDICANDA" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 186/92 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE A SEGUITO DI EMISSIONE DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA PER ALTRO DEI COIMPUTATI DI CONCORSO NEGLI STESSI REATI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - MANCANZA DELL'IDENTITA' DELLA "RES IUDICANDA" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'incompatibilita' a giudicare per pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari e le valutazioni effettuate e' circoscritta ai casi di duplicita' del giudizio di merito sullo stesso oggetto, che pero' presuppone una identita' della "res iudicanda". In mancanza di tale condizione e' quindi da escludere che le incompatibilita' a celebrare il giudizio nei confronti di uno dei coimputati di concorso negli stessi reati, debba essere prevista per il giudice che abbia emesso, previa separazione dei processi, una sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti dell'altro imputato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. in parte qua). - v. anche S. n. 124/1992.
L'incompatibilita' a giudicare per pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari e le valutazioni effettuate e' circoscritta ai casi di duplicita' del giudizio di merito sullo stesso oggetto, che pero' presuppone una identita' della "res iudicanda". In mancanza di tale condizione e' quindi da escludere che le incompatibilita' a celebrare il giudizio nei confronti di uno dei coimputati di concorso negli stessi reati, debba essere prevista per il giudice che abbia emesso, previa separazione dei processi, una sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti dell'altro imputato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. in parte qua). - v. anche S. n. 124/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte