Sentenza 186/1992 (ECLI:IT:COST:1992:186)
Massima numero 18203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 186/92 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE PER IL GIP PRESSO LA PRETURA CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DI UNO DEI COIMPUTATI PER NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERZIETA' DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - MANCANZA, NELLA SPECIE, DI UN GIUDIZIO DI MERITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 186/92 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE PER IL GIP PRESSO LA PRETURA CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DI UNO DEI COIMPUTATI PER NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERZIETA' DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - MANCANZA, NELLA SPECIE, DI UN GIUDIZIO DI MERITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mera conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non e', di per se stessa, ragione sufficiente a radicare l'incompatibilita' al giudizio, essendo, invece, necessario a tal fine l'aver effettuato delle valutazioni di merito. Non puo' percio' sostenersi che la incompatibilita' a giudicare debba essere prevista per il pretore che, quale giudice per le indagini preliminari, abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - avanzata, nella specie, da uno dei tre imputati - per la ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, poiche' tale valutazione comporta una decisione di natura meramente processuale, e per cio' stesso inidonea a dar luogo ad un "pre-giudizio" rispetto alla decisione di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - v. S. n. 124/1992.
La mera conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non e', di per se stessa, ragione sufficiente a radicare l'incompatibilita' al giudizio, essendo, invece, necessario a tal fine l'aver effettuato delle valutazioni di merito. Non puo' percio' sostenersi che la incompatibilita' a giudicare debba essere prevista per il pretore che, quale giudice per le indagini preliminari, abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - avanzata, nella specie, da uno dei tre imputati - per la ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, poiche' tale valutazione comporta una decisione di natura meramente processuale, e per cio' stesso inidonea a dar luogo ad un "pre-giudizio" rispetto alla decisione di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - v. S. n. 124/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2