Sentenza 187/1992 (ECLI:IT:COST:1992:187)
Massima numero 18269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 187/92 A. PROCESSO PENALE - REGIME TRANSITORIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE IN RITO ABBREVIATO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA CHE IN TALE IPOTESI PREVEDE, RIGUARDO AL RITO ORDINARIO, LA ESPERIBILITA' DI UN MECCANISMO PROBATORIO - ALTRA QUESTIONE - CONTESTATA DIPENDENZA, NELLO STESSO GIUDIZIO, SUL PRESUPPOSTO DELLA APPLICABILITA' IN VIA ANALOGICA DI TALE NORMA, DELLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO DA SCELTE DISCREZIONALI DEL PUBBLICO MINISTERO - PERPLESSITA' DELLA ORDINANZA DI RINVIO SU PUNTO DA CUI DIPENDE LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
SENT. 187/92 A. PROCESSO PENALE - REGIME TRANSITORIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE IN RITO ABBREVIATO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA CHE IN TALE IPOTESI PREVEDE, RIGUARDO AL RITO ORDINARIO, LA ESPERIBILITA' DI UN MECCANISMO PROBATORIO - ALTRA QUESTIONE - CONTESTATA DIPENDENZA, NELLO STESSO GIUDIZIO, SUL PRESUPPOSTO DELLA APPLICABILITA' IN VIA ANALOGICA DI TALE NORMA, DELLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO DA SCELTE DISCREZIONALI DEL PUBBLICO MINISTERO - PERPLESSITA' DELLA ORDINANZA DI RINVIO SU PUNTO DA CUI DIPENDE LA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale non possono essere sottoposte al suo giudizio questioni prospettate in via alternativa, la cui rilevanza dipende da un quesito interpretativo che dovrebbe essere risolto dallo stesso giudice remittente. Come avviene per le questioni in oggetto, riguardanti entrambe la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, ma sollevate, con la stessa ordinanza, rispettivamente, la prima, nei confronti dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per la mancata estensione al regime transitorio del meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 452 cod. proc. per il procedimento ordinario, e, la seconda, nei confronti, oltre che del su indicato art. 247, dello stesso art. 452, perche' in esso la trasformazione del rito, con la connessa possibile riduzione di pena, verrebbe fatta dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero, e lasciando dunque irrisolto il dubbio se l'art. 452 sia o no nel giudizio a 'quo' applicabile. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.).
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale non possono essere sottoposte al suo giudizio questioni prospettate in via alternativa, la cui rilevanza dipende da un quesito interpretativo che dovrebbe essere risolto dallo stesso giudice remittente. Come avviene per le questioni in oggetto, riguardanti entrambe la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, ma sollevate, con la stessa ordinanza, rispettivamente, la prima, nei confronti dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per la mancata estensione al regime transitorio del meccanismo di integrazione probatoria previsto dall'art. 452 cod. proc. per il procedimento ordinario, e, la seconda, nei confronti, oltre che del su indicato art. 247, dello stesso art. 452, perche' in esso la trasformazione del rito, con la connessa possibile riduzione di pena, verrebbe fatta dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero, e lasciando dunque irrisolto il dubbio se l'art. 452 sia o no nel giudizio a 'quo' applicabile. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte