Sentenza 187/1992 (ECLI:IT:COST:1992:187)
Massima numero 18270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18269  18271


Titolo
SENT. 187/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO "ATIPICO", DERIVANTE DA TRASFORMAZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PARTICOLARITA' - DIFFERENZE RISPETTO AL GIUDIZIO ABBREVIATO ORDINARIO.

Testo
La disciplina del giudizio abbreviato "atipico", derivante dalla trasformazione del giudizio direttissimo prevista dall'art. 452 cod. proc. pen., si differenzia dal giudizio abbreviato ordinario, da un lato perche' viene instaurato sulla base della sola richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico ministero, senza che il giudice possa emanare un'ordinanza di rigetto della richiesta analoga a quella prevista dall'art. 440; dall'altro, perche' il giudizio cosi' introdotto non si svolge "allo stato degli atti", ma consente l'acquisizione di nuovi elementi probatori: il che significa che, se nel corso del giudizio, il giudice "non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'art. 422". E' pero' discusso, in riferimento a quest'ultimo inciso, se esso valga a delimitare l'integrazione probatoria ai soli atti specificati nell'art. 422, primo comma, ovvero se, essendo richiamate le sole "forme" decritte in detto articolo, vada inteso nel senso di consentire il compimento di qualsiasi atto probatorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte