Sentenza 187/1992 (ECLI:IT:COST:1992:187)
Massima numero 18271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18269  18270


Titolo
SENT. 187/92 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE IN RITO ABBREVIATO SU SOLO ACCORDO DELLE PARTI - LAMENTATA POSSIBILE PRECLUSIONE A TALE TRASFORMAZIONE PER DISSENSO DEL P.M., PUR ESSENDO CONSENTITA UNA INTEGRAZIONE PROBATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO, DI LEGALITA' DELLA PENA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE - QUESTIONI SUSCETTIBILI DI SOLUZIONI DIVERSE E, PERTANTO, RIENTRANTI NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Come piu' volte e' stato affermato e ribadito, quando dalla stessa prospettazione dei giudici 'a quibus' risulta che ai quesiti sottoposti alla Corte costituzionale possono essere date diverse soluzioni e nessuna di esse e' costituzionalmente obbligata, deve dichiararsi l'inammissibilita' delle questioni, in quanto vertenti in materia di scelte rimesse alla discrezionalita' del legislatore. Cio' si verifica per la questione sollevata nei confronti degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in cui si contesta che l'instaurazione del giudizio abbreviato atipico (v. massima B) derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, e che percio' consente, a differenza del giudizio abbreviato ordinario, una piena integrazione probatoria, possa essere preclusa da un dissenso del pubblico ministero, in quanto, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la fruizione della diminuzione di pena per esso prevista, verrebbero a dipendere da una scelta discrezionale, dell'organo dell'accusa, come tale lesiva dei principi di parita' di trattamento e legalita' della pena. In aggiunta alle possibili soluzioni per evitare che questo accada, prospettate nelle ordinanze di rimessione (instaurazione del giudizio abbreviato in base alla sola richiesta dell'imputato; imposizione al pubblico ministero di compiere prima dell'instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilita' allo stato degli atti, ecc.) altre infatti potrebbero ipotizzarsene, cosicche', pur non negandosi rilievo, in linea di principio, al problema, e' chiaro che esso e' risolubile solo attraverso un intervento del legislatore. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli art. 3 e 101 Cost.). - Riguardo ad altra questione - anch'essa dichiarata inammissibile - in cui si e' pure constestata l'incidenza sull'instaurazione del giudizio abbreviato di scelte discrezionali del pubblico ministero: S. n. 92/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte