Sentenza 188/1992 (ECLI:IT:COST:1992:188)
Massima numero 18458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 188/92 B. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - POTERE DI DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE - ATTINENZA ALLA COMPETENZA DEL C.I.P., CONCERNENTE IL COMPLESSO DEI RAPPORTI COMMERCIALI ED INCLUSIONE TRA LE FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FONDAMENTO.
SENT. 188/92 B. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - POTERE DI DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE - ATTINENZA ALLA COMPETENZA DEL C.I.P., CONCERNENTE IL COMPLESSO DEI RAPPORTI COMMERCIALI ED INCLUSIONE TRA LE FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - FONDAMENTO.
Testo
Il potere di determinazione delle tariffe dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive non puo' essere ricompreso fra gli oggetti concernenti il pur ampio trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo e industria alberghiera, bensi' rientra in una piu' generale competenza attinente al complesso dei rapporti commerciali, in base alla quale il potere di determinare i prezzi "dei servizi e delle prestazioni", e delle merci, e' affidato al comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) e ai comitati provinciali dei prezzi (artt. 4 e 7, d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347; art. 9, d.lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896), per cui il potere stesso deve ritenersi ricompreso tra le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario (art. 52, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977) al fine di rendere possibile a queste ultime quell'esercizio "organico" delle competenze trasferite in materia di turismo e industria alberghiera, garantito alle regioni stesse dalla l. n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n. 616 del 1977. - v. S. nn. 977/1988, 1034/1988, 1112/1988 e 278/1991.
Il potere di determinazione delle tariffe dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive non puo' essere ricompreso fra gli oggetti concernenti il pur ampio trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo e industria alberghiera, bensi' rientra in una piu' generale competenza attinente al complesso dei rapporti commerciali, in base alla quale il potere di determinare i prezzi "dei servizi e delle prestazioni", e delle merci, e' affidato al comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) e ai comitati provinciali dei prezzi (artt. 4 e 7, d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347; art. 9, d.lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896), per cui il potere stesso deve ritenersi ricompreso tra le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario (art. 52, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 616 del 1977) al fine di rendere possibile a queste ultime quell'esercizio "organico" delle competenze trasferite in materia di turismo e industria alberghiera, garantito alle regioni stesse dalla l. n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n. 616 del 1977. - v. S. nn. 977/1988, 1034/1988, 1112/1988 e 278/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte