Sentenza 188/1992 (ECLI:IT:COST:1992:188)
Massima numero 18460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 188/92 D. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - LIBERALIZZAZIONE DEI RELATIVI PREZZI - CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DELLA FUNZIONE DELEGATA ALLE REGIONI DI FORMAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEI PREZZI DI TALI SERVIZI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 188/92 D. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - LIBERALIZZAZIONE DEI RELATIVI PREZZI - CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DELLA FUNZIONE DELEGATA ALLE REGIONI DI FORMAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DEI PREZZI DI TALI SERVIZI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La norma che dispone la liberalizzazione dei prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive (art. 1, primo comma, l. n. 284 del 1991) e' frutto di una scelta non arbitraria di politica economica (v. massima C). Non puo' quindi considerarsi costituzionalmente illegittima la conseguenziale soppressione della funzione delegata alle regioni a statuto ordinario (v. massima A) di formazione in via amministrativa dei prezzi di tali servizi ne' tanto meno ravvisarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali per mancanza di adeguate forme di cooperazione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52, lett. c), 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' all'art. 97 Cost.).
La norma che dispone la liberalizzazione dei prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive (art. 1, primo comma, l. n. 284 del 1991) e' frutto di una scelta non arbitraria di politica economica (v. massima C). Non puo' quindi considerarsi costituzionalmente illegittima la conseguenziale soppressione della funzione delegata alle regioni a statuto ordinario (v. massima A) di formazione in via amministrativa dei prezzi di tali servizi ne' tanto meno ravvisarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali per mancanza di adeguate forme di cooperazione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52, lett. c), 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' all'art. 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 52 lett. c)
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 60