Sentenza 188/1992 (ECLI:IT:COST:1992:188)
Massima numero 18462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 188/92 F. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - LIBERALIZZAZIONE DEI RELATIVI PREZZI - CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALBERGHIERE E PARA-ALBERGHIERE RIENTRANTE NELLE COMPETENZE ESCLUSIVE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE STESSE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 188/92 F. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - LIBERALIZZAZIONE DEI RELATIVI PREZZI - CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DELLA FUNZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALBERGHIERE E PARA-ALBERGHIERE RIENTRANTE NELLE COMPETENZE ESCLUSIVE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE STESSE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Rientra nel concetto stesso delle "norme fondamentali delle riforme economico sociali" l'effetto di trasformazione delle situazioni normative o istituzionali preesistenti, cui puo' conseguire tanto la creazione di funzioni nuove, quanto la soppressione di una funzione gia' spettante, quale, nel caso di specie, quella di determinazione delle tariffe alberghiere e para-alberghiere (v. massima D) ricompresa senza dubbio nelle competenze esclusive della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano (art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 469 del 1987; art. 11, secondo comma, d.P.R. n. 526 del 1987, in relazione all'art. 52, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 616 del 1977). Il venir meno di detta funzione non comporta comunque la vanificazione delle pur ampie possibilita' di intervento regionali e provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera - tra le quali quelle relative al sostegno e all'incentivazione nel settore stesso - ricadenti, in definitiva, sulla formazione dei prezzi dei servizi relativi alle strutture turistiche e alberghiere. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia - l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dagli artt. 6 e 8 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469; agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - come attuati dal d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
Rientra nel concetto stesso delle "norme fondamentali delle riforme economico sociali" l'effetto di trasformazione delle situazioni normative o istituzionali preesistenti, cui puo' conseguire tanto la creazione di funzioni nuove, quanto la soppressione di una funzione gia' spettante, quale, nel caso di specie, quella di determinazione delle tariffe alberghiere e para-alberghiere (v. massima D) ricompresa senza dubbio nelle competenze esclusive della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano (art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 469 del 1987; art. 11, secondo comma, d.P.R. n. 526 del 1987, in relazione all'art. 52, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 616 del 1977). Il venir meno di detta funzione non comporta comunque la vanificazione delle pur ampie possibilita' di intervento regionali e provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera - tra le quali quelle relative al sostegno e all'incentivazione nel settore stesso - ricadenti, in definitiva, sulla formazione dei prezzi dei servizi relativi alle strutture turistiche e alberghiere. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia - l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - come attuato dal d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 e dagli artt. 6 e 8 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469; agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige - d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - come attuati dal d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, dal d.P.R. 21 marzo 1974, n. 278 e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
legge costituzionale
art. 0
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1965
n. 1116
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1987
n. 469
art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1987
n. 469
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 686
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 21/03/1974
n. 278
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 0