Sentenza 188/1992 (ECLI:IT:COST:1992:188)
Massima numero 18463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 188/92 G. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - COMUNICAZIONE DEI RELATIVI PREZZI DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEI CONFRONTI DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 188/92 G. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - COMUNICAZIONE DEI RELATIVI PREZZI DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEI CONFRONTI DELLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'onere di comunicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive previsto a carico degli operatori nei confronti delle regioni e delle province autonome (art. 1, secondo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284) e' imposto "ai soli fini della pubblicita'", di cui al r.d.l. n. 2049 del 1935, vale a dire sia allo scopo di "denunciare" agli enti regionali subentrati agli enti provinciali per il turismo i prezzi di una serie di servizi (al fine di consentire a questi ultimi l'esercizio delle relative funzioni di controllo e vigilanza: art. 1, v. massima H), sia allo scopo di trasmettere i dati, da pubblicarsi a cura dell'ENIT, nell'annuario ufficiale degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive (art. 10, r.d.l. n. 2049 del 1935 e successive modifiche). La previsione, in riferimento a quest'ultima finalita', concernente l'esercizio diretto del potere statale di pubblicazione di detto annuario, non comporta lesione delle competenze regionali e provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera, relativamente alla determinazione delle forme di pubblicita' dei prezzi dei servizi alberghieri, poiche' l'onere di trasmissione dei dati che, in conseguenza di esso, ricade sulle regioni e sulle province autonome, nei confronti dello Stato, rientra fra le attivita' di informazione e di comunicazione, giustificate dal principio di cooperazione che informa i rapporti tra Stato e regioni (e province autonome), piu' volte giudicate dalla Corte come conformi a Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).
L'onere di comunicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive previsto a carico degli operatori nei confronti delle regioni e delle province autonome (art. 1, secondo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284) e' imposto "ai soli fini della pubblicita'", di cui al r.d.l. n. 2049 del 1935, vale a dire sia allo scopo di "denunciare" agli enti regionali subentrati agli enti provinciali per il turismo i prezzi di una serie di servizi (al fine di consentire a questi ultimi l'esercizio delle relative funzioni di controllo e vigilanza: art. 1, v. massima H), sia allo scopo di trasmettere i dati, da pubblicarsi a cura dell'ENIT, nell'annuario ufficiale degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive (art. 10, r.d.l. n. 2049 del 1935 e successive modifiche). La previsione, in riferimento a quest'ultima finalita', concernente l'esercizio diretto del potere statale di pubblicazione di detto annuario, non comporta lesione delle competenze regionali e provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera, relativamente alla determinazione delle forme di pubblicita' dei prezzi dei servizi alberghieri, poiche' l'onere di trasmissione dei dati che, in conseguenza di esso, ricade sulle regioni e sulle province autonome, nei confronti dello Stato, rientra fra le attivita' di informazione e di comunicazione, giustificate dal principio di cooperazione che informa i rapporti tra Stato e regioni (e province autonome), piu' volte giudicate dalla Corte come conformi a Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 56