Sentenza 188/1992 (ECLI:IT:COST:1992:188)
Massima numero 18465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 188/92 I. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - COMUNICAZIONE DEI RELATIVI PREZZI DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEI CONFRONTI DELLO STATO - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE - ATTRIBUZIONE AL POTERE DEL MINISTRO DEL TURISMO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 188/92 I. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - SERVIZI EROGATI DAGLI ALBERGHI E DALLE ALTRE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE - COMUNICAZIONE DEI RELATIVI PREZZI DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEI CONFRONTI DELLO STATO - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI TRASMISSIONE E DI PUBBLICAZIONE - ATTRIBUZIONE AL POTERE DEL MINISTRO DEL TURISMO - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il potere del Ministro del turismo di stabilire le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei servizi turistici delle altre strutture ricettive (art. 1, quarto comma, l. n. 284 del 1991) deve essere interpretato in connessione alla finalita' di pubblicazione dell'annuario ufficiale a cura dell'ENIT (art. 1, secondo comma: v. massima G) e quindi quale potere relativo a modalita' attuative concernenti attivita' di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost, 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con le norme di attuazione e in connessione con l'art. 17, primo comma, lett. c) (rectius: lett. b)), e terzo comma, l. 23 agosto 1988, n. 400).
Il potere del Ministro del turismo di stabilire le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e dei servizi turistici delle altre strutture ricettive (art. 1, quarto comma, l. n. 284 del 1991) deve essere interpretato in connessione alla finalita' di pubblicazione dell'annuario ufficiale a cura dell'ENIT (art. 1, secondo comma: v. massima G) e quindi quale potere relativo a modalita' attuative concernenti attivita' di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost, 4, n. 10, dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione, 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con le norme di attuazione e in connessione con l'art. 17, primo comma, lett. c) (rectius: lett. b)), e terzo comma, l. 23 agosto 1988, n. 400).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 1 lett. b)
legge 23/08/1988
n. 400
art. 17
co. 3