Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate sul rilievo che la mancata sospensione dell'ordine di carcerazione per effetto della disposizione censurata sarebbe il frutto di errori interpretativi e applicativi. Le argomentazioni del rimettente - secondo cui, malgrado il carattere ostativo del titolo di reato dei maltrattamenti familiari in presenza di minori sia sopravvenuto al fatto-reato e persino alla formazione del giudicato, tuttavia l'ordine di esecuzione della condanna non avrebbe potuto essere sospeso in ragione del principio tempus regit actum, la cui operatività in materia esecutiva era imposta dal diritto vivente - sono tutt'altro che incoerenti rispetto al quadro interpretativo effettivamente consolidato al momento dell'ordinanza di rimessione, fermo che l'actus di riferimento temporale avrebbe dovuto individuarsi proprio nell'ordine di carcerazione.
Il sindacato della Corte costituzionale sul giudizio di rilevanza della questione incidentale ha carattere "esterno", si arresta cioè alla soglia della "non implausibilità" della motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 32 del 2021, n. 22 del 2021, n. 15 del 2021, n. 267 del 2020 e n. 32 del 2020; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016).