Sentenza 188/1992 (ECLI:IT:COST:1992:188)
Massima numero 18468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 188/92 N. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO - FINANZIAMENTO CON RISERVA ALLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - POTERI DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 188/92 N. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO - FINANZIAMENTO CON RISERVA ALLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - POTERI DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Secondo l'espresso tenore letterale del quinto e del sesto comma dell'art. 2, l. n. 284 del 1991, e la loro interpretazione sistematica (la quale esige che il significato delle norme impugnate sia determinato in connessione con quanto disposto dall'art. 3, primo comma, l. n. 292 del 1990) gli interventi per i quali sono utilizzabili i fondi ivi previsti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, sono chiaramente finalizzati a un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica dell'Italia, come paese unitariamente considerato e, conseguentemente, sono riferibili a competenze sicuramente spettanti al Ministro del turismo e dello spettacolo ed esercitabili per il tramite dell'ENIT, il cui finanziamento straordinario e' giustificato, dalla bassa congiuntura che ha complessivamente caratterizzato il turismo italiano a partire dal 1989. Peraltro, la riserva a favore delle regioni meridionali del 50% dello stanziamento appare non irragionevole in considerazione di elementi di fatto comunemente rilevabili (intensificazione dell'attivita' della criminalita' organizzata, vicende legate all'esodo degli albanesi, etc.) e oltre a costituire espressione di un criterio di fondo della legislazione in materia (v. gli artt. 13 e 14 della legge n. 217 del 1983) ha una sua giustificazione nel potere del Ministro stesso e dell'ENIT di valutare nel complesso delle esigenze nazionali, le aree locali piu' bisognose di promozione turistica all'estero. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto e sesto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonche' all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).
Secondo l'espresso tenore letterale del quinto e del sesto comma dell'art. 2, l. n. 284 del 1991, e la loro interpretazione sistematica (la quale esige che il significato delle norme impugnate sia determinato in connessione con quanto disposto dall'art. 3, primo comma, l. n. 292 del 1990) gli interventi per i quali sono utilizzabili i fondi ivi previsti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, sono chiaramente finalizzati a un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica dell'Italia, come paese unitariamente considerato e, conseguentemente, sono riferibili a competenze sicuramente spettanti al Ministro del turismo e dello spettacolo ed esercitabili per il tramite dell'ENIT, il cui finanziamento straordinario e' giustificato, dalla bassa congiuntura che ha complessivamente caratterizzato il turismo italiano a partire dal 1989. Peraltro, la riserva a favore delle regioni meridionali del 50% dello stanziamento appare non irragionevole in considerazione di elementi di fatto comunemente rilevabili (intensificazione dell'attivita' della criminalita' organizzata, vicende legate all'esodo degli albanesi, etc.) e oltre a costituire espressione di un criterio di fondo della legislazione in materia (v. gli artt. 13 e 14 della legge n. 217 del 1983) ha una sua giustificazione nel potere del Ministro stesso e dell'ENIT di valutare nel complesso delle esigenze nazionali, le aree locali piu' bisognose di promozione turistica all'estero. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto e sesto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonche' all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 0