Sentenza 189/1992 (ECLI:IT:COST:1992:189)
Massima numero 18412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 189/92 E. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI ORDINARI - IMPUGNAZIONE INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COMPETENZA, IN PRIMO GRADO, DEL SOLO T.A.R. DEL LAZIO (ANZICHE' DEI DIVERSI T.A.R. DISLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE) - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DEI T.A.R PERIFERICI NONCHE' (DI RIFLESSO) DI QUELLE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 189/92 E. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI ORDINARI - IMPUGNAZIONE INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - COMPETENZA, IN PRIMO GRADO, DEL SOLO T.A.R. DEL LAZIO (ANZICHE' DEI DIVERSI T.A.R. DISLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE) - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DEI T.A.R PERIFERICI NONCHE' (DI RIFLESSO) DI QUELLE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuzione al solo T.A.R. del Lazio, anziche' ai diversi T.A.R. dislocati sul territorio nazionale, della competenza a decidere in primo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, non contrasta ne' con l'art. 125, comma secondo, Cost. - in quanto non altera il sistema processuale amministrativo - ne' con l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, il quale - stabilendo che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione - non implica affatto (ed anzi, esclude) che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sia competente a conoscere ogni tipo di controversie, tanto piu' con riguardo a questioni che, come nella specie, non hanno alcun rapporto con la materia regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. 12 aprile 1990, n. 74, in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost., nonche' all'art. 23, comma primo, del suddetto Statuto, in rapporto al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654).
L'attribuzione al solo T.A.R. del Lazio, anziche' ai diversi T.A.R. dislocati sul territorio nazionale, della competenza a decidere in primo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, non contrasta ne' con l'art. 125, comma secondo, Cost. - in quanto non altera il sistema processuale amministrativo - ne' con l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, il quale - stabilendo che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione - non implica affatto (ed anzi, esclude) che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sia competente a conoscere ogni tipo di controversie, tanto piu' con riguardo a questioni che, come nella specie, non hanno alcun rapporto con la materia regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. 12 aprile 1990, n. 74, in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost., nonche' all'art. 23, comma primo, del suddetto Statuto, in rapporto al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 23
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 06/05/1948
n. 654
art. 0