Sentenza 190/1992 (ECLI:IT:COST:1992:190)
Massima numero 18282
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 190/92. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - SEGRETARI DI POLIZIA TRANSITATI NEI RUOLI DEI DIPENDENTI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DEI BENEFICI NORMATIVI ED ECONOMICI PREVISTI PER IL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPPRESSE CARRIERE ORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - CARATTERE DEROGATORIO DELLA NORMA ASSUNTA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE DI ESTENDERNE LA DISCIPLINA OLTRE I CASI ESPRESSAMENTE CONSIDERATI DAL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le espresse previsioni legislative con cui sono stati estesi i benefici normativi ed economici, previsti per gli appartenenti alle ex carriere speciali dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie dell'Amministrazione finanziaria, della Ragioneria generale dello Stato e delle Direzioni provinciali del tesoro (rispettivamente: art. 4, comma 14 bis, della legge 17 febbraio 1985, n. 17; art. 8, comma sesto, della legge 7 agosto 1985, n. 427; art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890) hanno un carattere del tutto derogatorio rispetto al sistema, ne' sono in alcun modo riconducibili alla disciplina delle carriere speciali e della loro soppressione, fondandosi piuttosto su un apprezzamento discrezionale del legislatore, che ha inteso estendere ad alcune categorie di pubblici dipendenti detti benefici sulla base di due presupposti, costituiti dall'articolazione del concorso di accesso su tre prove scritte e dall'analogia o identita' delle mansioni svolte rispetto a quelle degli appartenenti alle carriere speciali. Trattandosi pertanto di eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, non puo' la Corte estendere tale disciplina oltre i casi espressamente considerati, compiendo valutazioni di fatto e scelte ordinamentali che il legislatore, nell'uso dei poteri che gli competono, non ha inteso fare. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 e della legge delega 1 aprile 1981, n. 121, 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte