Sentenza 191/1992 (ECLI:IT:COST:1992:191)
Massima numero 18444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 191/92 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - COMPATIBILITA' CON LE NORME DELLA SUCCESSIVA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONSEGUENTE RIGETTO DI ECCEZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FORMULATA ASSUMENDO L'INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE AL PREDETTO ENTE.
SENT. 191/92 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - COMPATIBILITA' CON LE NORME DELLA SUCCESSIVA LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONSEGUENTE RIGETTO DI ECCEZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FORMULATA ASSUMENDO L'INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE AL PREDETTO ENTE.
Testo
L'art. 14, comma quarto, n. 4, della L. 17 maggio 1985, n. 210 - secondo cui il reclutamento del personale stabile dell'Ente "Ferrovie dello Stato" deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche - ha soltanto il valore di norma di organizzazione interna senza incidenza nei rapporti con i terzi, talche' esso non determina (ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ.) l'inapplicabilita' al suddetto ente pubblico economico dell'art. 1, comma quinto, L. n. 1369 del 1960, il quale sanziona l'inosservanza del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative prevedendo la automatica costituzione di rapporti di lavoro diretti con l'interponente. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' relativa al medesimo art. 1, comma quinto, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo l'inapplicabilita' di esso al suddetto ente, per incompatibilita' con l'art. 14, L. n. 210, cit..
L'art. 14, comma quarto, n. 4, della L. 17 maggio 1985, n. 210 - secondo cui il reclutamento del personale stabile dell'Ente "Ferrovie dello Stato" deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche - ha soltanto il valore di norma di organizzazione interna senza incidenza nei rapporti con i terzi, talche' esso non determina (ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ.) l'inapplicabilita' al suddetto ente pubblico economico dell'art. 1, comma quinto, L. n. 1369 del 1960, il quale sanziona l'inosservanza del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative prevedendo la automatica costituzione di rapporti di lavoro diretti con l'interponente. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' relativa al medesimo art. 1, comma quinto, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo l'inapplicabilita' di esso al suddetto ente, per incompatibilita' con l'art. 14, L. n. 210, cit..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
preleggi
n. 0
art. 15