Sentenza 191/1992 (ECLI:IT:COST:1992:191)
Massima numero 18445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18444  18446  18447  18448  18449


Titolo
SENT. 191/92 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - APPLICABILITA' DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO (E, ANTERIORMENTE AL 5 FEBBRAIO 1988, ALLA CESSATA AZIENDA AUTONOMA) - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'insufficiente motivazione nell'ordinanza di rimessione in ordine alla denunciata violazione di un parametro rende inammissibile la questione di costituzionalita' sollevata in relazione ad esso. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi quarto e quinto, e 8, della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte