Sentenza 183/2021 (ECLI:IT:COST:2021:183)
Massima numero 44161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:
44160
Titolo
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori - Regime transitorio che applichi la novella solo ai fatti commessi successivamente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e dell'affidamento, anche riguardo la giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori - Regime transitorio che applichi la novella solo ai fatti commessi successivamente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e dell'affidamento, anche riguardo la giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui, richiamando il secondo comma dell'art. 572 cod. pen, inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 69 del 2019, prevede che il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori è ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile tale norma solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima. La disposizione censurata può e deve essere interpretata - in linea con la sopravvenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2020 - nel senso che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019. Modificando il quadro interpretativo del regime intertemporale delle novelle incidenti sulla esecuzione della pena a seguito di una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., la sentenza citata ha infatti affermato che la regola di diritto vivente secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non a quella in vigore al tempo della commissione del reato, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione in peius della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, e che ciò vale anche per il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in ogni ipotesi in cui il legislatore, come nel caso di specie, estenda il novero dei reati ostativi senza una disciplina transitoria mirata ad escludere dall'inasprimento normativo i condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2020 e n. 32 del 2020).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui, richiamando il secondo comma dell'art. 572 cod. pen, inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 69 del 2019, prevede che il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori è ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile tale norma solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima. La disposizione censurata può e deve essere interpretata - in linea con la sopravvenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2020 - nel senso che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019. Modificando il quadro interpretativo del regime intertemporale delle novelle incidenti sulla esecuzione della pena a seguito di una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., la sentenza citata ha infatti affermato che la regola di diritto vivente secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non a quella in vigore al tempo della commissione del reato, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione in peius della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, e che ciò vale anche per il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in ogni ipotesi in cui il legislatore, come nel caso di specie, estenda il novero dei reati ostativi senza una disciplina transitoria mirata ad escludere dall'inasprimento normativo i condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente. (Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2020 e n. 32 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 656
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7