Sentenza 191/1992 (ECLI:IT:COST:1992:191)
Massima numero 18446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18444  18445  18447  18448  18449


Titolo
SENT. 191/92 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 5 FEBBRAIO 1988 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAZIONALITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicabilita' all'Ente Ferrovie dello Stato, con effetto dal 5 febbraio 1988, dell'art. 1, commi quarto e quinto, della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non viola l'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza, perche' la posizione dei lavoratori utilizzati dall'Ente in violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro non e' confrontabile con quella dei lavoratori assunti direttamente dall'Ente mediante pubblico concorso; ne' sotto il profilo del principio di razionalita', perche' la possibilita' che la norma fornisca un comodo espediente per assunzioni di lavoro elusive del requisito del pubblico concorso puo' concretarsi, in contrasto con la 'ratio' normativa, solo per il tramite di un comportamento illecito (e quindi sanzionabile anche in via di responsabilita' patrimoniale) dei dirigenti preposti alla gestione del personale dell'Ente. (Non fondatezza, in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. n. 1369 cit., in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte