Sentenza 191/1992 (ECLI:IT:COST:1992:191)
Massima numero 18447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18444  18445  18446  18448  18449


Titolo
SENT. 191/92 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - SOSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 5 FEBBRAIO 1988 - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicabilita' all'Ente Ferrovie dello Stato, con effetto dal 5 febbraio 1988, dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non viola affatto l'art. 4 Cost., dal momento che scopo delle norme denunciate e' una piu' forte tutela del diritto al lavoro dei lavoratori assunti dall'intermediario in violazione dei divieto di appalto di mano d'opera. (Non fondatezza, in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. n. 1369 cit., in riferimento all'art. 4 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte