Sentenza 191/1992 (ECLI:IT:COST:1992:191)
Massima numero 18448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18444  18445  18446  18447  18449


Titolo
SENT. 191/92 E. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO, PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 5 FEBBRAIO 1988 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Anche ad ammettere che, in ragione dei finanziamenti statali previsti dall'art. 17 della legge istitutiva (n. 210 del 1985), il nuovo Ente Ferrovie dello Stato debba intendersi incluso nel settore pubblico allargato al medesimo titolo della cessata Azienda autonoma, il richiamo all'art. 81 Cost. per censurare l'applicabilita' all'Ente medesimo dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e' pur sempre inappropriato, giacche' il censurato onere finanziario - lungi dal costituire una spesa programmata senza copertura finanziaria - sopraggiunge per effetto dell'accertata violazione di un divieto di legge (qual'e' quello di appalto di mano d'opera) e in applicazione della sanzione (costituzione 'ex lege' di rapporti di lavoro con l'appaltante) prevista dalla legge stessa. (Non fondatezza, in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. n. 1369 cit., in riferimento all'art. 81 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte