Sentenza 191/1992 (ECLI:IT:COST:1992:191)
Massima numero 18449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 191/92 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - ASSERITA OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO, PER IL PERIODO ANTERIORE AL 5 FEBBRAIO 1988 - ESCLUSIONE IN VIA INTERPRETATIVA DA PARTE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 191/92 F. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE E INTERMEDIAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - INOSSERVANZA - SANZIONE - COSTITUZIONE 'EX LEGE' DI RAPPORTI DI LAVORO DIRETTI CON L'INTERPONENTE - ASSERITA OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO, PER IL PERIODO ANTERIORE AL 5 FEBBRAIO 1988 - ESCLUSIONE IN VIA INTERPRETATIVA DA PARTE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Alla cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - fino alla data in cui ad essa e' succeduto l'Ente istituito dalla legge n. 251 del 1985 - doveva ritenersi applicabile soltanto il divieto di appalto di mano d'opera e non anche la sanzione automatica della costituzione 'ex lege' di rapporti di lavoro diretti con l'appaltante, atteso che detta sanzione - diversamente dal divieto - non e' contemplata dal regolamento adottato il d.P.R. n. 1192 del 1961, e che quest'ultimo, lungi dall'essere regolamento di mera esecuzione, costituisce la fonte cui l'art. 8, comma secondo, della L. n. 1369, rimette in via esclusiva la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome dello Stato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988 - della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi quarto e quinto, e 8, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli artt. 3, 4 e 81 Cost.). - Sulla natura regolamentare del d.P.R. n. 1192 del 1961, v. S. n. 205/1981.
Alla cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - fino alla data in cui ad essa e' succeduto l'Ente istituito dalla legge n. 251 del 1985 - doveva ritenersi applicabile soltanto il divieto di appalto di mano d'opera e non anche la sanzione automatica della costituzione 'ex lege' di rapporti di lavoro diretti con l'appaltante, atteso che detta sanzione - diversamente dal divieto - non e' contemplata dal regolamento adottato il d.P.R. n. 1192 del 1961, e che quest'ultimo, lungi dall'essere regolamento di mera esecuzione, costituisce la fonte cui l'art. 8, comma secondo, della L. n. 1369, rimette in via esclusiva la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome dello Stato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988 - della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi quarto e quinto, e 8, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli artt. 3, 4 e 81 Cost.). - Sulla natura regolamentare del d.P.R. n. 1192 del 1961, v. S. n. 205/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte