Sentenza 192/1992 (ECLI:IT:COST:1992:192)
Massima numero 18279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18280  18281


Titolo
SENT. 192/92 A. REATI TRIBUTARI - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE CUI E' OBBLIGATO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA - NUOVA DISCIPLINA - DEPENALIZZAZIONE DELLE OMISSIONI INFERIORI AD UN DETERMINATO AMMONTARE - PREVISIONE DI UNA DEROGA AL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLE NORME PENALI FINANZIARIE - CONSEGUENTE APPLICABILITA' RETROATTIVA DELLE NUOVE E PIU' FAVOREVOLI DISPOSIZIONI CONDIZIONATA ALLA PREVIA "REGOLARIZZAZIONE" - 'THEMA DECIDENDUM' SOTTOPOSTO ALL'ESAME DELLA CORTE - SPECIFICAZIONE.

Testo
Con il d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 154/1991 il legislatore, nel quadro di una piu' ampia modifica dell'impianto repressivo degli illeciti tributari, ha previsto una nuova formulazione del reato di omesso versamento delle ritenute cui e' obbligato il sostituto d'imposta riconoscendo rilevanza penale solo a quelle omissioni che superano un determinato ammontare e cosi' depenalizzando soltanto quelle di minore ammontare costituenti reato secondo la previgente disciplina di cui al d.l. n. 482 del 1982; nel disciplinare poi il raccordo fra la nuova e la vecchia disciplina, pur confermando il principio della irretroattivita' delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, ha altresi' contemplato delle eccezioni, derogando al suddetto principio, e prevedendo con l'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 154/1991 l'applicazione retroattiva della nuova e piu' favorevole disciplina alla condizione che l'autore provveda "alla regolarizzazione" delle violazioni poste in essere sotto la vigenza della previgente normativa. La verifica della legittimita' costituzionale dell'impugnato art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 154/1991, nella parte in cui subordina la deroga al principio di irretroattivita' delle leggi penali finanziarie al previo esperimento della procedura di regolarizzazione, va condotta solo in riferimento alla fattispecie descritta nell'ordinanza di rimessione e quindi esclusivamente con riguardo alla parte in cui tale norma condiziona l'applicabilita' del secondo comma dell'art. 2 c.p. (abolitio criminis) alla previa "regolarizzazione" restando fuori dal 'thema decidendum' l'esame della medesima norma nella parte in cui condiziona alla stessa "regolarizzazione" l'operativita' del terzo comma dell'art. 2 c.p. prevedente l'applicazione della norma piu' favorevole quanto alla qualificazione del reato ed alla misura della pena.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte