Sentenza 192/1992 (ECLI:IT:COST:1992:192)
Massima numero 18280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Titolo
SENT. 192/92 B. REATI TRIBUTARI - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE CUI E' OBBLIGATO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA - NUOVA DISCIPLINA - DEPENALIZZAZIONE DELLE OMISSIONI INFERIORI AD UN DETERMINATO AMMONTARE - APPLICABILITA' RETROATTIVA DELLE NUOVE E PIU' FAVOREVOLI DISPOSIZIONI SUBORDINATA ALLA PREVIA REGOLARIZZAZIONE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - SIGNIFICATO E CONTENUTO DELLA "REGOLARIZZAZIONE" - ASSIMILABILITA' ALL'ISTITUTO DELLA OBLAZIONE.
SENT. 192/92 B. REATI TRIBUTARI - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE CUI E' OBBLIGATO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA - NUOVA DISCIPLINA - DEPENALIZZAZIONE DELLE OMISSIONI INFERIORI AD UN DETERMINATO AMMONTARE - APPLICABILITA' RETROATTIVA DELLE NUOVE E PIU' FAVOREVOLI DISPOSIZIONI SUBORDINATA ALLA PREVIA REGOLARIZZAZIONE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - SIGNIFICATO E CONTENUTO DELLA "REGOLARIZZAZIONE" - ASSIMILABILITA' ALL'ISTITUTO DELLA OBLAZIONE.
Testo
La "regolarizzazione" di cui all'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 153/1991 rappresenta un meccanismo complesso che opera attraverso una norma di deroga dell'art. 20 della l. n. 4/1929 (prevedente il principio di ultrattivita' delle norme penali finanziarie) che a sua volta pone un regime speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 2 c.p. (prevedente il principio di retroattivita' delle norme penali piu' favorevoli), diretto a realizzare una situazione non dissimile dall'oblazione nell'ambito della variegata tipologia delle misure di clemenza condizionate, materia in cui e' ampia la discrezionalita' del legislatore che puo' creare inediti meccanismi di funzionamento nell'esercizio "della generale potesta' di clemenza dello Stato". L'imputato, quindi, non "regolarizza" la sua posizione fiscale si' da poter beneficiare della 'abolitio criminis', ma definisce la sua pendenza penale che tale rimane, accettando di assoggettarsi al pagamento di una somma di denaro ed in tal modo sottraendosi alla sanzione penale; ne' rileva il fatto che nell'oblazione, con il pagamento suddetto, il reato e' estinto mentre nel caso previsto dall'impugnato art. 7 il fatto non costituisce reato. - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla potesta' di clemenza v. O. n. 548/1987 e S. n. 369/1988.
La "regolarizzazione" di cui all'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge n. 153/1991 rappresenta un meccanismo complesso che opera attraverso una norma di deroga dell'art. 20 della l. n. 4/1929 (prevedente il principio di ultrattivita' delle norme penali finanziarie) che a sua volta pone un regime speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 2 c.p. (prevedente il principio di retroattivita' delle norme penali piu' favorevoli), diretto a realizzare una situazione non dissimile dall'oblazione nell'ambito della variegata tipologia delle misure di clemenza condizionate, materia in cui e' ampia la discrezionalita' del legislatore che puo' creare inediti meccanismi di funzionamento nell'esercizio "della generale potesta' di clemenza dello Stato". L'imputato, quindi, non "regolarizza" la sua posizione fiscale si' da poter beneficiare della 'abolitio criminis', ma definisce la sua pendenza penale che tale rimane, accettando di assoggettarsi al pagamento di una somma di denaro ed in tal modo sottraendosi alla sanzione penale; ne' rileva il fatto che nell'oblazione, con il pagamento suddetto, il reato e' estinto mentre nel caso previsto dall'impugnato art. 7 il fatto non costituisce reato. - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla potesta' di clemenza v. O. n. 548/1987 e S. n. 369/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte