Sentenza 192/1992 (ECLI:IT:COST:1992:192)
Massima numero 18281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/04/1992;  Decisione del  13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:  18279  18280


Titolo
SENT. 192/92 C. REATI TRIBUTARI - OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE CUI E' OBBLIGATO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA - APPLICABILITA' RETROATTIVA DELLA NUOVA E PIU' FAVOREVOLE DISCIPLINA SUBORDINATA ALLA PREVIA "REGOLARIZZAZIONE" DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CHI ABBIA EFFETTUATO LA "REGOLARIZZAZIONE" E CHI NON L'ABBIA OPERATA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'interesse al regolare pagamento dei tributi, che giustifica il rigido principio della ultrattivita' delle norme penali finanziarie, puo' essere liberamente apprezzato dal legislatore, il quale puo' anche ritenere che esso, in determinate fattispecie, sfumi del tutto, con conseguente incondizionata applicazione del generale principio di retroattivita' delle norme penali di favore, ovvero puo' optare per soluzioni intermedie quale e' quella di cui all'art. 7 d.l. n. 83/1991 conv. in legge 154/1991 espressa dalla depenalizzazione condizionata al pagamento di una somma di denaro; la somma corrisposta dall'imputato svolge una funzione sanzionatoria e rappresenta un momento di bilanciamento fra l'interesse al regolare pagamento dei tributi e l'interesse ad innescare un meccanismo di deflazione dei processi penali pendenti si' che non puo' dirsi violato l'art. 53 Cost. dal momento che permane l'interesse al regolare pagamento dei tributi come 'ratio' sottesa al meccanismo di regolarizzazione, anche se risulta affievolito rispetto all'interesse alla deflazione dei processi penali pendenti. Ne' contrasta con il principio di uguaglianza, la previsione di disciplina differenziata per chi tale regolarizzazione abbia operato e per chi viceversa non l'abbia effettuata attesa la diversita' delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, d.l. 16 marzo 1991 n. 83 conv. in legge 15 maggio 1991 n. 154, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte