Ordinanza 193/1992 (ECLI:IT:COST:1992:193)
Massima numero 18308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
13/04/1992; Decisione del
13/04/1992
Deposito del 22/04/1992; Pubblicazione in G. U. 29/04/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 193/92. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - DIRIGENTI SANITARI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE COSI' COME STABILITO PER I PRIMARI OSPEDALIERI E I DIRIGENTI DELLO STATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 193/92. IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - DIRIGENTI SANITARI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE COSI' COME STABILITO PER I PRIMARI OSPEDALIERI E I DIRIGENTI DELLO STATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE (ANCHE DIFFERITA) PROPORZIONATA ED ADEGUATA E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A. - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come gia' affermato, per analoga questione concernente diverse categorie di personale, nel vigente quadro di riferimento normativo, non e' configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtu' di discrezionale apprezzamento delle ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per ciascuna di esse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 19 febbraio 1992, n. 50 e del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - Nello stesso senso v. S. n. 440/1991 e O. n. 98/1992.
Come gia' affermato, per analoga questione concernente diverse categorie di personale, nel vigente quadro di riferimento normativo, non e' configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtu' di discrezionale apprezzamento delle ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per ciascuna di esse. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 19 febbraio 1992, n. 50 e del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 37 sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost.). - Nello stesso senso v. S. n. 440/1991 e O. n. 98/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte