Sentenza 194/1992 (ECLI:IT:COST:1992:194)
Massima numero 18390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Titolo
SENT. 194/92 A. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - LEGISLAZIONE - NORME GENERALI E SUCCESSIVI INTERVENTI SETTORIALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - PRINCIPI ISPIRATORI ED ORIENTAMENTI.
SENT. 194/92 A. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - LEGISLAZIONE - NORME GENERALI E SUCCESSIVI INTERVENTI SETTORIALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - PRINCIPI ISPIRATORI ED ORIENTAMENTI.
Testo
Dal quadro di riferimento costituito dalle disposizioni delle leggi via via emanate in materia di patrocinio dei non abbienti in seguito al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (artt. 10-16 legge 11 agosto 1973, n. 533, riguardo alle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria; art. 75 legge 4 maggio 1983, n. 184, riguardo alla adozione e all'affidamento dei minori; art. 15 legge 13 aprile 1988, n. 117, riguardo al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; legge 30 luglio 1990, n. 217, riguardo ai procedimenti penali, o penali militari, e ai giudizi civili per risarcimento del danno e le restituzioni da reato) emerge, da una parte che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una tutela assicurata ai non abbienti con un ambito tendenzialmente esteso ad ogni forma di esercizio della giurisdizione, in puntuale sintonia con il dettato costituzionale del terzo comma dell'art. 24 che fa riferimento ad azioni e difese "davanti ad ogni giurisdizione"; emerge altresi' una linea di tendenza - maggiormente aderente al citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni ad esso connesse.
Dal quadro di riferimento costituito dalle disposizioni delle leggi via via emanate in materia di patrocinio dei non abbienti in seguito al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (artt. 10-16 legge 11 agosto 1973, n. 533, riguardo alle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria; art. 75 legge 4 maggio 1983, n. 184, riguardo alla adozione e all'affidamento dei minori; art. 15 legge 13 aprile 1988, n. 117, riguardo al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; legge 30 luglio 1990, n. 217, riguardo ai procedimenti penali, o penali militari, e ai giudizi civili per risarcimento del danno e le restituzioni da reato) emerge, da una parte che l'istituto del gratuito patrocinio rappresenta una tutela assicurata ai non abbienti con un ambito tendenzialmente esteso ad ogni forma di esercizio della giurisdizione, in puntuale sintonia con il dettato costituzionale del terzo comma dell'art. 24 che fa riferimento ad azioni e difese "davanti ad ogni giurisdizione"; emerge altresi' una linea di tendenza - maggiormente aderente al citato precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni ad esso connesse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte