Sentenza 194/1992 (ECLI:IT:COST:1992:194)
Massima numero 18391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18390  18392  18393


Titolo
SENT. 194/92 B. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO IN FAVORE DEI "NON ABBIENTI" - EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - DISCIPLINA DI BASE - PARTICOLARITA'.

Testo
La disciplina di base del patrocinio dei non abbienti e' costituita, ancor oggi, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, atteso che il legislatore successivo alla Costituzione repubblicana ha operato settorialmente, pur avendo come obiettivo una radicale riforma dell'istituto. Anche in ordine agli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio la disciplina e' tuttavia variegata perche' alla disposizione inizialmente dettata dall'art. 11 del regio decreto n. 3282 del 1923, come modificato dalla legge 21 gennaio 1943, n. 46, si affiancano le discipline di settore (art. 14 della legge n. 533 del 1973, cui fanno riferimento anche gli artt. 75 della legge n. 184 del 1983 e 15 della legge n. 117 del 1988; art. 4 della legge n. 217 del 1990). In particolare l'art. 11 - oltre a prevedere benefici fiscali o di natura similare (esenzione dall'imposta di bollo, diritti o altre spese relative al compimento di atti giudiziari od amministrativi; annotazione a debito dell'imposta di registro) - contempla fondamentalmente due distinti effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio: la gratuita' di alcune prestazioni (la difesa del procuratore o dell'avvocato, l'attivita' degli ufficiali giudiziari, dei notai, dei periti; inserzioni in giornali incaricati di pubblicazioni giudiziarie) e l'anticipazione a carico dell'erario pubblico di alcune spese (quelle di viaggio e di soggiorno di funzionari e pubblici ufficiali; le spese dei periti; quelle necessarie per l'audizione di testimoni o per l'inserzione sui giornali dei provvedimenti di cui agli artt. 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, nonche' della decisione di merito nel caso di cui all'art. 120 del codice di procedura civile e dell'ordinanza di vendita di cui agli artt. 534, 570 e 576 del codice di procedura civile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte