Ordinanza 184/2021 (ECLI:IT:COST:2021:184)
Massima numero 44051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:
44052
Titolo
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Condanna per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata. (Precedenti citati: ordinanze n. 203 del 2019, 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata. (Precedenti citati: ordinanze n. 203 del 2019, 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte