Sentenza 194/1992 (ECLI:IT:COST:1992:194)
Massima numero 18392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18390  18391  18393


Titolo
SENT. 194/92 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - GARANZIE ASSICURATE AI "NON ABBIENTI" PER AGIRE E DIFENDERSI "DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE" - FONDAMENTO ED ESTENSIONE.

Testo
L'ampio riconoscimento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi rappresenta anche l'ambito di attuazione della garanzia assicurata ai non abbienti per agire e difendersi "davanti ad ogni giurisdizione", sicche', ove sia riconosciuta dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non puo' esserne di fatto escluso perche' sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi. Questa stretta connessione tra primo e terzo comma dell'art. 24 e' poi coerente con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e con il compito - assegnato alla Repubblica dal successivo secondo comma - di rimuovere gli ostacoli, in tal caso di ordine economico, che altrimenti limiterebbero di fatto tale eguaglianza nella realizzazione di diritti ed interessi legittimi. Quindi, anche se l'inevitabile esigenza di progressivita' nella piena e soddisfacente attuazione del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione giustifica una disciplina non ancora omogenea, bensi' variegata e differenziata per settori (sicche' "diversa questione, e non di legittimita' costituzionale, e' quella dell'adeguatezza di tale disciplina al fine garantito della Costituzione") non di meno la garanzia costituzionale non puo' soffrire soluzione di continuita', perche' la mancata assicurazione per i non abbienti dei "mezzi" per accedere ad una specifica tutela e' gia' essa stessa diniego della tutela con sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24. - Riguardo all'esigenza che il diritto di difesa sia "garantito a tutti su un piano di eguaglianza ed in forme idonee": S. nn. 149/1983, 188/1980 e 125/1979; sulla questione, non di legittimita' costituzionale, della "adeguatezza" della disciplina del gratuito patrocinio al fine della Costituzione: S. n. 114/1964; sulla illegittimita' dell'art. 11 del r.d. n. 3282 del 1923, nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facolta' per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici: S. n. 149/1983; sul rimedio del gratuito patrocinio in relazione agli oneri patrimoniali che condizionano l'azione e la difesa giuridica: S. n. 41/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte