Sentenza 194/1992 (ECLI:IT:COST:1992:194)
Massima numero 18393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18390  18391  18392


Titolo
SENT. 194/92 D. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO PER I "NON ABBIENTI" - ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - MANCATA PREVISIONE IN FAVORE DELLA PARTE ISTANTE NON ABBIENTE DELL'ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE NECESSARIE, ANCHE QUANDO L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA NON RISULTI ECCESSIVAMENTE ONEROSA PER IL DEBITORE - INCIDENZA SULLA GARANZIA DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI DAVANTI AD OGNI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La mancata previsione nel censurato art. 11 del t.u. di legge sul gratuito patrocinio, appr. con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, - articolo che pure, per altro verso, (ved. massima B) considera la fase dell'esecuzione - di alcun obbligo anticipatorio a carico dello Stato riguardo alle spese necessarie per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, di cui agli artt. 612-614 cod. proc. civ., fa si' che la parte istante, se non abbiente, non potendo provvedere essa stessa a tale anticipazione, debba rinunciare all'esecuzione in forma specifica, che pure rientra a pieno titolo nell'area di giurisdizione. L'art. 11 va quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 3 Cost. (v. massima C), nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, - al di fuori dei casi in cui il giudice, a norma dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., risultando l'esecuzione in forma specifica eccessivamente onerosa per il debitore, abbia disposto che il risarcimento avvenga solo per equivalente - l'anticipazione a carico dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta. Rimane comunque allo Stato, quando abbia dovuto anticipare le spese, il diritto alla ripetizione dalla parte esecutata o anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora venga a cessare il suo stato di non abbienza (accertato secondo le prescrizioni degli artt. 15 e 16 dello stesso r.d. n. 3282 del 1923).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte