Sentenza 195/1992 (ECLI:IT:COST:1992:195)
Massima numero 18492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
18493
Titolo
SENT. 195/92 A. REGIONE MARCHE - ASSISTENZA E BENEFICENZA - I.P.A.B. (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) - AMMINISTRATORI - DESIGNAZIONE E NOMINA - DELEGA REGIONALE AI COMUNI DEI POTERI DI DESIGNAZIONE E NOMINA GIA' DEMANDATI AD ORGANI DELLO STATO DAGLI STATUTI DEI SINGOLI ENTI - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA DELLA RELATIVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE (ESSENDO LA NORMA IMPUGNATA NON ABROGATA E APPLICABILE AL GIUDIZIO 'A QUO').
SENT. 195/92 A. REGIONE MARCHE - ASSISTENZA E BENEFICENZA - I.P.A.B. (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) - AMMINISTRATORI - DESIGNAZIONE E NOMINA - DELEGA REGIONALE AI COMUNI DEI POTERI DI DESIGNAZIONE E NOMINA GIA' DEMANDATI AD ORGANI DELLO STATO DAGLI STATUTI DEI SINGOLI ENTI - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA DELLA RELATIVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - REIEZIONE (ESSENDO LA NORMA IMPUGNATA NON ABROGATA E APPLICABILE AL GIUDIZIO 'A QUO').
Testo
L'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - concernente i poteri di nomina e designazione degli amministratori delle I.P.A.B. infraregionali - non e' divenuto inapplicabile ne' per effetto della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977 (tale pronuncia riguardando solo la soppressione delle I.P.A.B. infraregionali, il trasferimento ai comuni delle loro funzioni, del personale e dei beni, nonche' le eccezioni al trasferimento e le relative procedure), ne' per effetto della sopravvenuta L. regionale n. 43 del 1988 (la quale non ha abrogato, neppure tacitamente, la norma anteriore). Va dunque respinta l'eccezione di irrilevanza - formulata dalla Regione Marche sotto i detti profili - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma secondo, cit.. - per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977, v. S. n. 173/1981.
L'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - concernente i poteri di nomina e designazione degli amministratori delle I.P.A.B. infraregionali - non e' divenuto inapplicabile ne' per effetto della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977 (tale pronuncia riguardando solo la soppressione delle I.P.A.B. infraregionali, il trasferimento ai comuni delle loro funzioni, del personale e dei beni, nonche' le eccezioni al trasferimento e le relative procedure), ne' per effetto della sopravvenuta L. regionale n. 43 del 1988 (la quale non ha abrogato, neppure tacitamente, la norma anteriore). Va dunque respinta l'eccezione di irrilevanza - formulata dalla Regione Marche sotto i detti profili - della questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma secondo, cit.. - per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 25, d.P.R. n. 616 del 1977, v. S. n. 173/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte