Sentenza 195/1992 (ECLI:IT:COST:1992:195)
Massima numero 18493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:
18492
Titolo
SENT. 195/92 B. REGIONE MARCHE - ASSISTENZA E BENEFICENZA - I.P.A.B. (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) - AMMINISTRATORI - DESIGNAZIONE E NOMINA - DELEGA REGIONALE AI COMUNI DEI POTERI DI DESIGNAZIONE E NOMINA GIA' DEMANDATI AD ORGANI DELLO STATO DAGLI STATUTI DEI SINGOLI ENTI - MANCANZA DEL FONDAMENTO DELLA DELEGA (TRATTANDOSI DI POTERI NON DEVOLUTI ALLE REGIONI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 195/92 B. REGIONE MARCHE - ASSISTENZA E BENEFICENZA - I.P.A.B. (ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA) - AMMINISTRATORI - DESIGNAZIONE E NOMINA - DELEGA REGIONALE AI COMUNI DEI POTERI DI DESIGNAZIONE E NOMINA GIA' DEMANDATI AD ORGANI DELLO STATO DAGLI STATUTI DEI SINGOLI ENTI - MANCANZA DEL FONDAMENTO DELLA DELEGA (TRATTANDOSI DI POTERI NON DEVOLUTI ALLE REGIONI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
I poteri di nomina e di designazione di amministratori delle I.P.A.B., se conferiti dall'autonomia statutaria dei singoli enti, sono esclusi dall'ambito delle funzioni in materia di beneficenza pubblica devolute alle regioni, talche' e' priva di fondamento la delega regionale ai comuni delle nomine e designazioni gia' demandate da disposizioni statutarie ad organi centrali o periferici dello Stato. Pertanto, l'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - il quale delega ai comuni le nomine e le designazioni di amministratori delle I.P.A.B. gia' rimesse ad organi statali "da disposizioni legislative o statutarie" - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o statutarie". - v. S. nn. 195/1987, 363/1990.
I poteri di nomina e di designazione di amministratori delle I.P.A.B., se conferiti dall'autonomia statutaria dei singoli enti, sono esclusi dall'ambito delle funzioni in materia di beneficenza pubblica devolute alle regioni, talche' e' priva di fondamento la delega regionale ai comuni delle nomine e designazioni gia' demandate da disposizioni statutarie ad organi centrali o periferici dello Stato. Pertanto, l'art. 7, comma secondo, L. Reg. Marche 21 maggio 1980, n. 35 - il quale delega ai comuni le nomine e le designazioni di amministratori delle I.P.A.B. gia' rimesse ad organi statali "da disposizioni legislative o statutarie" - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole "o statutarie". - v. S. nn. 195/1987, 363/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte