Sentenza 196/1992 (ECLI:IT:COST:1992:196)
Massima numero 18522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  15/04/1992;  Decisione del  15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Massime associate alla pronuncia:  18523  18524  18525


Titolo
SENT. 196/92 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - AZIONE DISCIPLINARE A CARICO DI ESSI - IMPRESCRITTIBILITA' - BILANCIAMENTO DI TALE PRINCIPIO CON LA PREVISIONE DI DECADENZE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE - IDONEITA' A GARANTIRE L'INDIPENDENZA E IL DIRITTO DI DIFESA DEL SINGOLO MAGISTRATO.

Testo
Nel vigente sistema disciplinare relativo ai magistrati, il principio di imprescrittibilita' dell'azione - gia' ritenuto non illegittimo costituzionalmente - e' bilanciato da successive e concatenate decadenze per l'esercizio del potere da parte di chi abbia conoscenza del fatto (quanto al promovimento dell'azione disciplinare) o sia investito di una consequenziale fase processuale (quanto all'istruttoria o al giudizio nelle sue diverse fasi), e tale sequenza di limitazioni temporali assicura in modo idoneo la garanzia di indipendenza e il diritto di difesa del singolo magistrato. - v. S. nn. 145/1976, 579/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 104  co. 1

Altri parametri e norme interposte