Sentenza 196/1992 (ECLI:IT:COST:1992:196)
Massima numero 18523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
15/04/1992; Decisione del
15/04/1992
Deposito del 28/04/1992; Pubblicazione in G. U. 06/05/1992
Titolo
SENT. 196/92 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - AZIONE DISCIPLINARE A CARICO DI ESSI - PROMUOVIMENTO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - SEPARATA DECORRENZA, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DAL MOMENTO DI RISPETTIVA CONOSCENZA DELL'INFRAZIONE - MANCANZA DI UN OBBLIGO DI RECIPROCA COMUNICAZIONE DEI FATTI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI DIFESA DEL SINGOLO MAGISTRATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 196/92 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - AZIONE DISCIPLINARE A CARICO DI ESSI - PROMUOVIMENTO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - SEPARATA DECORRENZA, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, DAL MOMENTO DI RISPETTIVA CONOSCENZA DELL'INFRAZIONE - MANCANZA DI UN OBBLIGO DI RECIPROCA COMUNICAZIONE DEI FATTI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI INDIPENDENZA E DI DIFESA DEL SINGOLO MAGISTRATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non compromette le garanzie di indipendenza e di difesa del magistrato inquisito, in quanto e' coerente con un sistema in cui, ferma restando l'imprescrittibilita' dell'azione, dette garanzie sono assicurate in modo idoneo dalla previsione di rigide limitazioni temporali all'esercizio del potere da parte di chi abbia avuto conoscenza dei fatti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1). - v. massima precedente.
La possibilita' che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sia promossa da uno dei due organi che ne sono titolari (Ministro della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione) quando - essendo venuti a conoscenza dell'infrazione in tempi diversi - per l'altro sia gia' decorso il termine annuale di decadenza, non compromette le garanzie di indipendenza e di difesa del magistrato inquisito, in quanto e' coerente con un sistema in cui, ferma restando l'imprescrittibilita' dell'azione, dette garanzie sono assicurate in modo idoneo dalla previsione di rigide limitazioni temporali all'esercizio del potere da parte di chi abbia avuto conoscenza dei fatti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 59, comma sesto, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12, L. 3 gennaio 1981, n. 1). - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte